[scarica in formato pdf: Statuto A.G.I.]

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1 – Costituzione e sede
È costituita l’Associazione Gatti d’Italia (di seguito denominata AGI), con sede sociale in Arezzo, via Niccolò Aretino 21/F. La sede può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo (CD).

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 2 – Scopi
L’AGI non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica ed opera per l’esclusivo perseguimento delle finalità indicate al successivo art. 3.Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.L’AGI è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Art. 3 – Finalità
L’AGI promuove la diffusione dei felini domestici, incoraggia l’allevamento, lo studio e il miglioramento delle diverse razze, ai fini di incrementarne la conoscenza e la valorizzazione come animali sociali e d’affezione.Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’AGI

  1. promuove iniziative tese a rendere disponibili le più avanzate conoscenze relative al benessere dei felini domestici e a una piena e viva convivenza tra umani e felini,compresa la costituzione di commissioni e comitati scientifici, tecnici e culturali;
  2. cura la tenuta dei Libri Genealogici dei gatti di razza, e degli altri elenchi eventualmente necessari al corretto raggiungimento degli scopi sociali (elenco, allevatori ed altri elenchi e organigrammi che saranno successivamente istituiti su delibera del CD), in armonia con le norme nazionali e dell’Unione Europea;
  3. si adopera per la creazione di una anagrafe felina nazionale, curandone la diffusione e l’utilizzo presso gli allevatori, i privati possessori di gatti, i veterinari, le Aziende sanitarie;
  4. favorisce la preparazione e l’aggiornamento degli stewart e dei giudici, organizzando seminari e meeting specifici;
  5. promuove, riconosce, patrocina ed organizza esposizioni e rassegne atte a favorire la conoscenza dei gatti in generale e delle singole razze in particolare, tramite scambi diretti tra gli allevatori e i semplici appassionati

TITOLO III – SOCI

Art. 4 – Requisiti e modalità di associazione
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante la compilazione della scheda di iscrizione controfirmata da due soci presentatori, il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.L’accettazione della tessera costituisce inoltre accettazione del presente Statuto e dei suoi regolamenti accessori, nonché dello Statuto e dei regolamenti delle Associazioni e/o Federazioni dei quali il l’AGI entrerà a far parte come membroLa consegna o l’invio della tessera è da intendersi quale atto di accettazione da parte dell’associazione nei confronti del nuovo socio.Il mancato accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere compiutamente motivato. L’Assemblea dei Soci, su richiesta dei soci presentatori, potrà comunque deliberare in merito, confermando o annullando la decisione del Consiglio.Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a [....] soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.I requisiti necessari per essere socio ordinario sono:

  1. essere proprietario di almeno un gatto iscritto nei Libri Genealogici dell’AGI;
  2. in alternativa, essere convivente di un socio ordinario proprietario di almeno un gatto iscritto nei Libri genealogici dell’AGI;
  3. aver raggiunto la maggiore età.

I soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari.La quota di adesione deve essere corrisposta entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la perdita dello status di socio.Il socio moroso che desideri regolarizzare la propria posizione può farlo pagando in qualsiasi momento la quota associativa prevista maggiorata del 50%.
Il Consiglio Direttivo, in via eccezionale, può prorogare la scadenza del pagamento della quota annullando la maggiorazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato a favore dell’AGI devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.

Art. 6 – Cessazione
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.La qualità di socio cessa esclusivamente per:

  1. recesso o morte del socio;
  2. mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  3. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori

Art. 8 – l’Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione.L’assemblea elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo. I vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.L’assemblea deve essere convocata mediante comunicazione inviata almeno 15 giorni prima all’indirizzo che ciascun socio avrà indicato come valido al momento dell’iscrizione. Sono pertanto valide le convocazioni inviate per lettera ordinaria, fax o email purché la data di spedizione rientri nei tempi prescritti.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione e non facente parte del Consiglio Direttivo.
Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite le stesse modalità utilizzate per la convocazione delle assemblee.

Art. 9 – il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 9, scelti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva alla propria elezione designa nel suo ambito i Vice-presidenti, il Segretario, il Tesoriere ed affida gli ulteriori incarichi necessari al buon funzionamento dell’associazione.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione all’indirizzo che ciascun consigliere avrà indicato come valido al momento dell’elezione in consiglio, inviata almeno 7 giorni prima della data prevista. Sono pertanto valide convocazioni effettuate tramite lettera ordinaria, fax o email.

Il Consiglio può tenersi in presenza, in via telematica (email, multichat o videoconferenza) o tramite telefono. In quest’ultimo caso le decisioni prese nella seduta di consiglio telefonica dovranno essere ratificate nella prima seduta utile effettuata negli altri modi possibili.Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
É in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.Un consigliere si intende automaticamente decaduto qualora assente per tre volte consecutive dalle sedute di Consiglio, senza giustificato motivo.

Art. 10 – il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal primo Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.Il secondo Vice-Presidente ha le stesse funzioni del Primo Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’invio della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, ed è nominato ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria. I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo.

Art. 13 – Incarichi, mansioni tecniche, commissioni
Il Consiglio Direttivo e il Presidente possono conferire incarichi a singoli Consiglieri, o particolari mansioni tecniche a singoli Consiglieri o altri soci che abbiano specifiche competenze.
Si intendono come incarichi:

1. Responsabile del Libro Origini

il responsabile del Libro Origini è un Consigliere di provata esperienza come allevatore e competenza in genetica felina e ha il compito di svolgere tutte le pratiche relative alle denunce di nascita e di monta, alle domande d’iscrizione nei Libri Genealogici, ai passaggi di proprietà e al rilascio dei pedigree, secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento. Il responsabile del Libro Origini può avvalersi della consulenza della Commissione Giudici, se insediata

2. Responsabile e delegato esposizioni

Il responsabile e delegato esposizioni svolge i seguenti compiti (l’elenco è indicativo e non esaustivo, e può essere aggiornato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo):

  • Programmare l’attività espositiva annuale dell’associazione, valutando le sedi opportune e sottoponendo al consiglio direttivo le proposte relative a quelle da effettuarsi direttamente da parte dell’associazione stessa
  • Cura i rapporti con i comitati organizzatori privati che agiscono sotto l’egida dell’associazione, ne supporta il lavoro e la preparazione, e verifica che il loro operato sia rispettoso dello statuto e dei regolamenti dell’associazione
  • Presenzia alle esposizioni gestite da comitati organizzatori privati, ed è il garante della regolarità delle stesse nei confronti dell’associazione e dei suoi soci
  • Da solo, o coadiuvato da persona/e di sua fiducia, il cui nominativo deve essere comunicato preventivamente al consiglio, gestisce la segreteria e la cassa nelle esposizioni organizzate direttamente dall’associazione.
  • Su richiesta dei singoli comitati organizzatori privati, gestisce o supervisiona la segreteria delle esposizioni organizzate dagli stessi.

Tra le mansioni tecniche si possono annoverare: il webmaster, l’incaricato della ricerca sponsorizzazioni, il capo stewart, i collaboratori del responsabile e delegato esposizioni, i responsabili d’area, etc.
Le commissioni sono formate e insediate secondo necessità, anche su richiesta motivata di singoli soci o gruppi di soci, dopo valutazione della proposta da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo redigerà il regolamento delle singole commissioni, che sarà approvato dall’assemblea dei soci.
Tra le commissioni possono essere annoverate: la Commissione Giudici, la Commissione Allevatori, etc.

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 14 – Entrate
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • proventi derivanti dalla gestione del Libro origini;
  • sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  • sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali (organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive o di altro genere);
  • donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

Art. 15 – Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.É vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 16 – Modifiche dello statuto
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

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