Regolamento dei Club di Razza

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Art. 1:
Per Club di Razza si intende un gruppo di allevatori o semplici appassionati che per comune accordo e nei medesimi modi si dedichino all’allevamento, allo studio e alla diffusione di una data razza felina.

Art. 2:
I Club di Razza ammessi dall’Associazione Gatti d’Italia potranno essere formati sia da soci dell’Associazione Gatti d’Italia sia di altre associazioni feline riconosciute. Però almeno un componente con poteri (Presidente o carica analoga) del Consiglio del Club di Razza dovrà essere socio iscritto ad Agi con affisso

Art. 3:
Ogni Club di Razza dovrà avere un Responsabile (Presidente o altra figura univocamente identificata) che terrà i rapporti con l’Associazione Gatti d’Italia, tale Responsabile dovrà obbligatoriamente essere socio dell’Associazione Gatti d’Italia.

Art. 4:
Un Club di Razza, costituito con le modalità che i facenti parte riterranno più consone ai propri scopi, per essere ammesso dall’Associazione Gatti d’Italia dovrà:

1. inviare una richiesta di ammissione (anche via email) contenente tutti i dati dell’Associazione e del responsabile della stessa, comprendente l’accettazione esplicita degli impegni di cui al successivo punto 3, nonché l’eventuale richiesta di diventare underclub WCF

2. provvedere al pagamento della quota di ammissione

3. La sottoscrizione della scheda di Richiesta di ammissione comporta l’accettazione, su base annuale, dei seguenti impegni:

4. realizzazione di uno speciale di razza (con la partecipazione minima di 15 gatti) nel corso di una esposizione organizzata dall’Associazione Gatti d’Italia, o da altra associazione in collaborazione con l’Associazione Gatti d’Italia

5. redazione di scritti o comunicazioni di altro tipo in merito all’attività del Club di Razza, su richiesta del direttivo dell’Associazione Gatti d’Italia, che verranno diffusi nelle modalità che il direttivo stesso riterrà opportune

Art. 5:
L’Associazione Gatti d’Italia ritiene di dare maggiore dignità ai propri Club di Razza proponendone il riconoscimento come underclub WCF.

5a. Nel caso il Club di Razza concordi nel procedere in questo senso, la quota di ammissione sarà maggiorata della quota spettante al WCF.

5b. Il Club di Razza che ha completato l’iter per il riconoscimento in WCF potrà richiedere che il Libro Origini emetta pedigree personalizzati con il logo del Club stesso per i propri soci.

Art. 6:
L’Associazione Gatti d’Italia metterà a disposizione di ciascun Club di Razza una pagina Internet autogestita, e pubblicizzerà i Club attraverso i propri cataloghi di esposizione, o in altre sedi ritenute opportune.

Art. 7:
Al termine di ogni anno solare a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione Gatti d’Italia in carica:

7a. verrà considerata l’attività svolta da ciascun Club di Razza;

7b. verrà valutata la riammissibilità dello stesso Club di Razza per l’anno successivo.

Art. 8:
Il mancato versamento della quota di rinnovo entro il 31 marzo di ciascun anno fa automaticamente decadere la validità del riconoscimento del Club di Razza da parte di A.G.I.

8a. Il Club di Razza moroso che desideri regolarizzare la propria posizione può farlo pagando in qualsiasi momento la quota associativa prevista maggiorata del 50%.

8b. Il Consiglio Direttivo, in via eccezionale, può prorogare la scadenza del pagamento della quota annullando la maggiorazione.

Art. 9
L’Associazione Gatti d’Italia si riserva di accettare più Club per la stessa Razza.

Regolamento Libro Origini

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Art. 1 – Generalità

II presente regolamento è redatto ai sensi dello Statuto dell’Associazione Gatti d’Italia (A.G.I.), ed i suoi scopi sono la tutela del gatto e del suo benessere nonché la regolamentazione della riproduzione, onde scoraggiare infiltrazioni di carattere speculativo/commerciale, essendo i soci dell’A.G.I. dediti all’allevamento e alla selezione del gatto di razza che si attua a livello esclusivamente amatoriale.
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto ogni socio ha il diritto di iscrivere i propri gatti presso il LOI dell’A.G.I.

Art. 2 – I Libri Genealogici

I Libri Genealogici che costituiscono il Libro origini dell’A.G.I. sono:

  1. Libro Origini Italiano A.G.I.
  2. Libro Italiano Riconosciuti A.G.I.
  3. Libro Carta di Registrazione A.G.I.
  4. Libro Gatti di Casa A.G.I.

Il Libro origini dell’A.G.I. è curato dal Responsabile del Libro Origini, come previsto dall’art. 13 comma 1) dello Statuto.
Il Responsabile del Libro Origini predispone tutta la modulistica necessaria per la corretta gestione del Libro Origini e si fa carico di tutte le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi sociali nell’ambito dell’incarico affidatogli.
Nel corso di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere prevista una relazione del Responsabile del Libro Origini, che comunicherà al Presidente e ai Consiglieri le iniziative intraprese, il volume di documentazione prodotto, gli affissi registrati e quanto altro necessario alla verifica dell’andamento della vita associativa.

Art. 3 – Libro Origini Italiano A.G.I.

Sono iscritti al Libro Origini Italiano A.G.I.:

  1. I gatti in possesso di pedigree a quattro generazioni rilasciato da un Club o da un’Associazione facente parte del World Cat Congress.
  2. I cuccioli nati da genitori iscritti al Libro Origini Italiano A.G.I. o da fattrice iscritta al Libro Origini Italiano A.G.I. e da stallone avente i requisiti per essere iscritto al Libro Origini Italiano A.G.I..

Art. 4 – Libro Italiano Riconosciuti A.G.I.

Sono iscritti al Libro Italiano Riconosciuti A.G.I.:

  1. I gatti in possesso di pedigrèe con meno di quattro generazioni rilasciato da un Club o da un’Associazione tra quelli indicati all’art. 3.
  2. I gatti in possesso di pedigrèe rilasciato da un Club o da un’Associazione diversa da quelle indicate all’art. 3 indipendentemente dal numero di generazioni indicate.
  3. I cuccioli nati da un genitore iscritto al Libro Italiano Riconosciuti A.G.I., o avente i requisiti per poter essere iscritto, e da uno iscritto al Libro Carta di Registrazione A.G.I..
  4. I cuccioli nati da entrambi i genitori iscritti al Libro Italiano Riconosciuti A.G.I., con meno di tre generazioni riconosciute alle spalle.
  5. I cuccioli nati dagli accoppiamenti descritti al successivo Art. .. – Regole relative a razze, colori e accoppiamenti non standard.

Art. 5 – Libro Carta di Registrazione A.G.I.

Possono ottenere la Carta di Registrazione i gatti privi dei requisiti necessari per poter essere iscritti ai libri di cui ai precedenti articoli 3 e 4, e facenti parte dell’Elenco Razze Ammesse al Noviziato di cui al successivo art. … – Regole relative a razze, colori e accoppiamenti non standard.
La registrazione al Libro Carta di Registrazione A.G.I. è subordinata alla presentazione del gatto in una esposizione dell’A.G.I. in classe “novizi” e all’ottenimento, nel corso di detta esposizione, del riconoscimento della razza e del colore, unitamente alla qualifica di “eccellente” (88 punti standard).
La presentazione in classe “novizi” può essere fatta esclusivamente dopo il compimento del sesto mese di vita, e il giudizio deve essere controfirmato da due giudici abilitati a giudicare la razza alla quale si chiede l’attribuzione del gatto presentato.
Il proprietario del gatto di cui si chiede il riconoscimento, dovrà consultare preventivamente il Responsabile del Libro Origini, inviando tutta la documentazione in suo possesso relativa al gatto in questione.
In caso di parere favorevole il gatto potrà essere iscritto alla prima esposizione utile.
Il Responsabile Esposizioni provvederà a informare i giudici circa la presenza del gatto in classe noviziato, e fornirà loro tutte le informazioni necessarie.

Art. 6 – Libro Gatti di Casa A.G.I.

Al Libro dei Gatti di Casa possono essere iscritti tutti i gatti non appartenenti ad alcuna razza riconosciuta, e non evidentemente riconoscibili come ibridazioni.
I Gatti di Casa di età superiore a 6 mesi devono essere sterilizzati, il certificato veterinario che attesta la sterilizzazione dovrà essere inviato al Responsabile del Libro Origini assieme alla richiesta di registrazione, oppure dopo il compimento del sesto mese per i gatti registrati in età più giovane.
I Gatti di Casa di età superiore a 6 mesi non sterilizzati non potranno partecipare alle esposizioni feline.

Art. 7 – Affisso – Concessione e revoca

L’affisso potrà essere rilasciato a:

a) un singolo socio;
b) a conviventi (coppie, famiglie, etc.), purché tutti gli intestatari siano soci A.G.I.;
c) a due o più persone che lo richiedano sulla base di accordi personali (società di persone, di fatto o altre fattispecie previste dal CC) purché tutti siano soci A.G.I.

L’iscrizione della prima cucciolata nata da una fattrice di proprietà del socio comporta l’obbligo della richiesta dell’affisso.
La cointestazione dell’affisso rilasciato a un singolo socio può essere fatta in qualsiasi momento, pagando il relativo diritto di registrazione.
Nel caso di affisso cointestato si dovrà indicare, nella richiesta di affisso, il primo ed il secondo intestatario in quanto in caso di divisione o controversia, l’affisso rimarrà automaticamente al primo intestatario.
È ammesso il rilascio dell’affisso secondo la formula “famiglia Nomefamiglia”, purché all’atto della richiesta vengano specificati i nominativi dei soci A.G.I. che compongono la famiglia stessa, indicando nel contempo il primo intestatario ai fini di una eventuale futura divisione.
Nel caso di affissi rilasciati a Soci di cui al punto c) la richiesta di affisso dovrà già contenere l’indicazione della persona alla quale rimarrà l’affisso in caso di scioglimento degli accordi societari.
Con l’attribuzione dell’affisso a un solo intestatario, le femmine eventualmente cointestate debbono obbligatoriamente essere reintestate con regolare passaggio di proprietà a un solo proprietario.
Ciascun socio può essere titolare di più affissi.
La richiesta di affisso dovrà essere inviata al Responsabile del Libro Origini, che provvederà a verificare l’unicità del nome richiesto.
In caso la verifica dia esito favorevole, il nuovo affisso sarà registrato negli elenchi dell’A.G.I. e validato in sede internazionale.
L’affisso non può essere revocato in quanto concesso a vita.

Art. 8 – Pratiche Libro Origini

1. Denuncia di nascita

La nascita di cuccioli da fattrici iscritte nei Libri Genealogici A.G.I. deve essere denunciata al Libro Origini mediante l’invio dell’apposito modulo predisposto dal Responsabile del Libro Origini, compilato in tutte le sue parti.
Nel caso la fattrice non sia iscritta nei Libri Genealogici dell’A.G.I., è necessario provvedere alla sua registrazione, anche contestualmente all’invio della denuncia di nascita.
Nel caso lo stallone non sia iscritto nei Libri Genealogici dell’A.G.I., la denuncia di nascita dei cuccioli dovrà essere accompagnata dalla denuncia di monta e dalla fotocopia del pedigree.
Nella denuncia di nascita devono essere compresi tutti i cuccioli componenti la cucciolata, non sono ammesse integrazioni a posteriori.
Le denunce di nascita inviate al Libro Origini oltre un anno dopo l’effettiva data di nascita dei cuccioli saranno accettate previo pagamento della relativa mora.

2. Pedigree

a) Descrizione
I pedigree emessi dall’A.G.I. comprendono le 4 generazioni precedenti il soggetto intestatario del pedigree.
Per il soggetto intestatario del pedigree saranno indicati: nome completo di affisso, sesso, titolo se documentato, numero di registrazione attribuito, razza, colore, data di nascita, data di registrazione, composizione della cucciolata se conosciuta, estremi dell’allevatore, estremi del proprietario (se diverso dall’allevatore), numero di microchip se conosciuto, esisto di test clinici per malattie genetiche tipiche della razza, mediante invio della copia dei test effettuati contestualmente alla richiesta di pedigree.
Per i genitori del soggetto saranno indicati: estremi di iscrizione al Libro origini di appartenenza (A.G.I. o altro) nome completo di affisso, titolo se presente, razza, colore, esisto di test clinici per malattie genetiche tipiche della razza, mediante invio della copia dei test effettuati contestualmente alla richiesta di pedigree o se già conosciuti dal Libro origini A.G.I.
Per le ulteriori generazioni saranno indicati: estremi di iscrizione al Libro origini di appartenenza (A.G.I. o altro) nome completo di affisso, titolo se presente, razza, colore.
b) Rilascio di pedigree per cuccioli nati da fattrici iscritte nei Libri Genealogici A.G.I.
Il rilascio dei pedigree può essere richiesto anche successivamente alla denuncia di nascita, senza alcun limite temporale; potrà, inoltre, essere richiesto singolarmente per ciascun cucciolo anche in tempi diversi.
Tutti i cuccioli denunciati e iscritti nei Libri Genealogici A.G.I. devono far precedere o seguire il proprio nome dall’Affisso del socio proprietario, o, in caso di cointestazione della fattrice, da quello dei soci proprietari.
c) Trascrizione di pedigree provenienti da altre associazioni
Ai fini della trascrizione presso i Libri genealogici A.G.I. dei pedigree di gatti provenienti da altre associazioni, il proprietario dovrà inviare al Responsabile del Libro Origini il pedigree originale, accompagnato dal transfert in originale nel caso il pedigree non fosse già intestato al richiedente l trascrizione.
Se il pedigree è stato redatto da una associazione che, per suo costume, non emette il transfert, il richiedente la trascrizione dovrà allegare una dichiarazione, redatta e firmata dall’allevatore o da chiunque abbia ceduto il gatto di cui si richiede la registrazione presso i Libri Genealogici A.G.I., che ne certifichi l’effettiva proprietà
I pedigree redatti in caratteri non latini dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
I documenti originali saranno restituiti assieme al nuovo pedigree A.G.I., e sugli stessi sarà applicato apposito timbro che riassume gli estremi della trascrizione nei libri genealogici A.G.I.
d) Pedigree “not for breed”, emissione e trascrizione

i. Emissione
Ai fini dell’adempimento di quanto previsto all’art. 3 dello Statuto, l’A.G.I. ritiene che una corretta politica di controllo delle popolazioni feline, comprese quelle provenienti da allevamento felino, nonché il consapevole avvicinamento di nuovi allevatori all’allevamento felino, non possano essere ottenute tramite l’emissione dei cosiddetti “pedigree not for breed”, la cui unica funzione è vietare l’ottenimento della documentazione da parte dei cuccioli nati da genitori in possesso di siffatto genere di pedigree, senza che agli stessi venga in alcun modo impedito di riprodursi.
Gli allevatori A.G.I. provvederanno quindi a mettere in atto una corretta politica contrattuale, eventualmente servendosi dei contratti standard predisposti dall’associazione, che vincoli i nuovi proprietari di soggetti che non si intendono idonei alla riproduzione, sia per motivi commerciali sia per motivi genetici, alla sterilizzazione degli stessi.
Nel caso il pedigree dei soggetti ceduti con contratto vincolato venga richiesto ad avvenuta sterilizzazione, allegando copia del certificato veterinario di avvenuta sterilizzazione alla richiesta di pedigree, gli estremi della stessa verranno riportati sul pedigree.
ii. Trascrizione
La trascrizione di soggetti provenienti da altre associazioni e in possesso di pedigree “not for breed” potrà essere fatta solo se tali soggetti sono sterilizzati, ai documenti di cui al precedente paragrafo c) dovrà quindi essere allegato un certificato veterinario in originale, che attesti l’avvenuta sterilizzazione.
Il pedigree A.G.I. riporterà gli estremi del certificato veterinario di avvenuta sterilizzazione.

3. Passaggio di proprietà (transfert)

Ai fini della cessione di soggetti provenienti dal proprio allevamento il socio dovrà richiedere l’effettuazione del “passaggio di proprietà”, mediante la compilazione dell’apposito modulo, da inviare al Responsabile del Libro Origini.
In caso di passaggio di proprietà effettuato contestualmente alla richiesta di pedigree, gli estremi del nuovo proprietario verranno riportati sul pedigree stesso, diversamente verrà emesso il relativo documento (transfert).

Art. 9 – Controlli di cucciolata

Nel caso un allevatore inoltri al Libro Origini della documentazione per la richiesta di pedigree di una propria cucciolata contenente evidenti incongruenze, il Responsabile del Libro Origini potrà richiedere al Consiglio Direttivo la nomina di una commissione ad hoc per il controllo della cucciolata.
La commissione sarà composta dal Responsabile del Libro Origini stesso, e da un giudice “all breed”. Nell’impossibilità di reperire un giudice “all breed”, il Consiglio Direttivo indicherà il nominativo di un allevatore della razza per cui si richiede il controllo, ben noto per la sua lunga esperienza e per la probità.

Art. 10 – Regole relative a razze, colori e accoppiamenti non standard

1. Noviziato
Non è di norma ammesso il noviziato per alcuna delle razze riconosciute. Il Consiglio Direttivo, a seguito di motivata richiesta del Responsabile del Libro Origini, potrà ammettere al noviziato esemplari di cui si richiede la registrazione e facenti parte dell’Elenco Razze Ammesse al Noviziato.
Tale elenco verrà predisposto a cura del Responsabile del Libro Origini sulla base delle informazioni sulla diffusione delle razze feline e delle linee di sangue disponibili provenienti dal circuito felino internazionale.

2. Ibridazioni
Sono ammesse ibridazioni esclusivamente per le razze per le quali tale possibilità è esplicitamente ammessa dallo standard riconosciuto a livello internazionale.
Gli allevatori che intendano effettuare ibridazioni a scopo di studio dovranno presentare al Responsabile del Libro Origini un progetto che indichi lo scopo dello studio, le razze e i soggetti coinvolti. Tale progetto sarà sottoposto al Consiglio Direttivo, che procederà alle necessarie verifiche, anche in sede internazionale, ai fini di concedere o negare il benestare allo stesso.

3. Razze derivanti da mutazioni letali
Per le razze create a partire da mutazioni letali, saranno registrati al Libro Origini solo gli accoppiamenti considerati sicuri:

a) Manx (Cymric)
L’accoppiamento tra due esemplari Manx Rumpy, o tra un Rumpy e un Rumpy Raiser è vietato. Ai fini dell’allevamento gli esemplari Rumpy o Rumpy Riser possono essere accoppiati esclusivamente con esemplari Stumpy o Longie.
È inoltre permessa l’ibridazione con il British Shorthair.
Sono ammessi in esposizione in classe libera esclusivamente i soggetti Rumpy e Rumpy Riser. I soggetti Stumpy e Logie sono destinati esclusivamente alla riproduzione.

b) Scottish Fold (Highland Fold)
L’accoppiamento di due esemplari Scottish Fold è vietato. Ai fini dell’allevamento gli esemplari Scottish Fold possono essere accoppiati esclusivamente con esemplari Scottish Straight o British Shorthair.
Ai fini dell’emissione del pedigree verranno effettuate le seguenti valutazioni:
- Gatti con orecchie piegate: Scottish Fold
- Gatti con orecchie dritte, nel cui pedigree ci sia una presenza di British Shorthair maggiore o uguale al 60%: British Shorthair
- Gatti con orecchie dritte, nel cui pedigree ci sia una presenza di British Shorthai inferiore al 60%: Scottish Straight
Sono ammessi in esposizione in classe libera esclusivamente i soggetti Scottish Fold e british Shorthair. I soggetti Scottish Straight sono destinati esclusivamente alla riproduzione

Il responsabile del Libro Origini effettuerà periodiche ricognizioni, anche a livello internazionale, ai fini di elaborare proposte per nuovi inserimenti e/o modifiche al presente punto. Le proposte entreranno a far parte del presente regolamento dopo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Anagrafe Felina

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare di quanto previsto all’art. 3 punto 3 dello statuto, il Libro Origini A.G.I. sarà online, e una parte dei dati in esso contenuti, pur nel rispetto della legislazione sulla privacy, sarà resa pubblica e consultabile, assumendo quindi tutte le funzioni di una vera e propria Anagrafe Felina.

Regolamento attuativo

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ART. 1 – SOCI

Chiunque, cittadino italiano o straniero, ovunque residente e in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto, può iscriversi all’A.G.I., presentando domanda presso l’associazione stessa.
Le dimissioni del Socio dalla carica o dall’Associazione dovranno risultare per iscritto, e saranno valide dal momento in cui verranno a conoscenza del Consiglio Direttivo e del Presidente (o del Vice Presidente se si dimette il Presidente).
In caso di impossibilità di sostituzione di una carica all’interno dell’AGI, la carica sarà assunta temporaneamente dal Presidente (o dal Vice Presidente, se si dimette il Presidente); l’assunzione sarà possibile solo per una carica; se si verificasse l’ulteriore impossibilità di sostituzione, si dovranno indire nuove elezioni valevoli anche per la carica già assunta dal Presidente.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’A.G.I., nonché le norme statutarie e i Regolamenti del WCF, a cui l’AGI aderisce. Si impegnano, inoltre, a promuovere e coltivare la leale e cordiale collaborazione con tutti gli Organi dell’A.G.I..
Possono riunirsi in Club per sviluppare l’allevamento e divulgare la conoscenza di singole razze feline presentando formale domanda, sulla base dell’apposito “Regolamento dei Club di Razza”. Il Consiglio Direttivo potrà anche non riconoscere tali Club o revocare il riconoscimento concesso con motivazione scritta da inviare ai soci firmatari della richiesta o al Presidente del Club. Avverso tale decisione è ammesso ricorso presso l’Assemblea dei Soci, che potrà deliberare in merito, confermando o annullando la decisione del Consiglio.
I Soci Allevatori in possesso di Affisso possono richiedere l’istituzione di una apposita Commissione che li comprende tutti, avente lo scopo di tutelare e coordinare le loro attività, di promuovere studi e ricerche, organizzare convegni ed avanzare proposte al Consiglio Direttivo, anche in previsione della loro presentazione alle Assemblee generali del WCF. Una volta istituita, alla Commissione Allevatori viene demandata tutta la materia inerente l’allevamento Felino, sulla base di un regolamento che verrà redatto congiuntamente dalla Commissione Allevatori e dal Consiglio Direttivo, e verrà approvato dall’Assemblea dei Soci.
Tutti i Soci ordinari che abbiano non meno di due anni di anzianità nell’A.G.I., a partire dalla data della richiesta di associazione, sono eleggibili come membri del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – MAGGIORANZE PREVISTE PER LE VOTAZIONI

In caso di votazioni sono previste le seguenti maggioranze:

1. maggioranza dei voti ottenuti

- nomina del Presidente dell’Assemblea
- nomina membri del Consiglio Direttivo – Revisori dei Conti

2. maggioranza semplice ( 50% + 1 dei presenti )

- approvazione rendiconto consuntivo e bilancio preventivo
- approvazione proposte varie non ricomprese tra quelle a maggioranza qualificate

3. maggioranza assoluta ( 50% + 1 dei Delegati in carica )
- approvazione e modifica dei Regolamenti, compreso il presente Regolamento Attuativo
- modifica o abrogazione di norme e regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo

4. maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci aventi diritto di voto
- approvazione e/o modifica dello Statuto

5. maggioranza qualificata dei 3/4 dei Soci aventi diritto di voto
- scioglimento dell’Associazione Gatti d’Italia

Qualora almeno 1/3 dei presenti lo richieda le votazioni si effettueranno a scrutinio segreto. Sono comunque a scrutinio segreto tutte le votazioni relative alle nomine del Presidente dell’Assemblea, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per ogni elezione ogni socio avrà facoltà di votare un numero di candidati pari a quello degli eleggendi.

ART. 3 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Viene sancita l’incompatibilità tra l’appartenenza al Consiglio Direttivo dell’A.G.I. e qualsivoglia carica o incarico in altre associazioni feline, escluse quelle dedite al volontariato di assistenza a gattili e colonie feline.
Non è esclusa l’appartenenza dei membri del Consiglio Direttivo ad altre associazioni feline in qualità di soci ordinari, fermo restando che i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a svolgere tutte le pratiche collegate al Libro Origini presso l’A.G.I.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con le modalità previste dall’art. 9 dello Statuto.
La convocazione conterrà l’elenco degli argomenti all’Ordine del Giorno.
Il Consiglio è comunque valido, anche in mancanza di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
Il Consiglio è validamente costituito, se regolarmente convocato, ove siano presenti più della metà dei suoi componenti. Delibera sugli argomenti di propria competenza a maggioranza degli aventi diritto, in caso di parità vale il voto del Presidente.
Solo nel caso in cui il Consiglio Direttivo debba decidere su questioni disciplinari relative ai soci, dovrà deliberare a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Il Consiglio Direttivo regolerà le questioni disciplinari sulla base di un apposito regolamento.
Copia dei verbali del Consiglio Direttivo deve essere inviata nel più breve tempo possibile, e comunque prima della successiva seduta di Consiglio, ai singoli consiglieri.
Al termine di ciascuna seduta di Consiglio, il Consiglio stesso deciderà se pubblicarne un estratto del verbale sul sito internet dell’associazione.

ART. 4 – BILANCIO

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale il rendiconto consuntivo e il Bilancio preventivo, corredati dalla relazione del Presidente dell’A.G.I. e da quella dei Revisori dei Conti dovranno essere presentati per l’approvazione all’Assemblea dei Delegati Regionali
L’eventuale residuo attivo potrà essere accantonato in un apposito fondo o messo a disposizione del Consiglio Direttivo per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo nella stretta osservanza degli scopi sociali.
L’eventuale perdita d’esercizio sarà portata a nuovo o ripianata nei tempi e nei modi deliberati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Viene sancita l’incompatibilità della carica di Revisore con qualsiasi altra in seno all’AGI. I Revisori inoltre non dovranno avere alcun grado di parentela, affinità, coniugio o avere rapporti di convivenza con i membri del Consiglio Direttivo. Coloro i quali non sono Soci AGI, oltre alle incompatibilità suesposte non potranno essere Soci di altre Associazioni feline. Almeno un membro del Collegio dovrà essere Dottore Commercialista o Ragioniere.
Il Presidente del Collegio convocherà i membri, su iniziativa propria o su richiesta di uno dei membri del Collegio, ogniqualvolta lo ritenga necessario per espletare i compiti statutariamente previsti.
Il Presidente del Collegio predisporrà una relazione da presentare assieme al rendiconto consuntivo all’Assemblea dei Delegati Regionali o all’Assemblea dei Soci.

ART. 6 – I RESPONSABILI DI AREA

I Responsabili di Area hanno il compito di rappresentare l’A.G.I. sul territorio nazionale. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica, salvo revoca anticipata, per tre anni e possono essere riconfermati.
Ciascun Responsabile di Area può formare un proprio nucleo per promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza dell’A.G.I. nella propria zona e ad incrementare il numero dei soci dell’associazione.
I Responsabili di Area hanno con i soci un rapporto funzionale, non necessariamente legato alla residenza.
I loro compiti, oltre a quelli eventualmente attribuiti dal Consiglio Direttivo di volta in volta, sono:

- effettuare, su richiesta del Responsabile del Libro Origini, i controlli di cucciolata;
- collaborare per l’organizzazione di mostre, rassegne e manifestazioni similari;
- formare comitati privati per l’organizzazione di mostre, rassegne e manifestazioni similari sotto l’egida dell’A.G.I.;
- informare i soci sui programmi dell’A.G.I.;
- assistere i soci, informandoli sulle pratiche sociali, sulle iscrizioni alle mostre e sui regolamenti in generale.

ART. 7 – COMMISSIONI

Le Commissioni possono avere un minimo di tre membri, scelti tra i soci aventi i requisiti necessari, e avranno come referente un Consigliere che provvederà a riportare in Consiglio quanto discusso dalla Commissione stessa. Rimangono in carica fino a dimissioni o revoca e comunque decadono con il termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
Unica eccezione sarà la Commissione dei Giudici, composta da un minimo di tre membri e che comprenderà tutti coloro che abbiano superato l’esame WCF, e che avrà potere consultivo su qualsiasi argomento attinente gli standard dei gatti e le procedure di giudizio.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Ogni eventuale modifica del presente Regolamento Attuativo dovrà essere proposta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/5 dei soci aventi diritto.
I regolamenti specifici che verranno successivamente proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea dei soci saranno considerati come facenti parte integrante del presente regolamento.

Statuto

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TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1 – Costituzione e sede
È costituita l’Associazione Gatti d’Italia (di seguito denominata AGI), con sede sociale in Arezzo, via Niccolò Aretino 21/F. La sede può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo (CD).

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 2 – Scopi
L’AGI non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica ed opera per l’esclusivo perseguimento delle finalità indicate al successivo art. 3.Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.L’AGI è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Art. 3 – Finalità
L’AGI promuove la diffusione dei felini domestici, incoraggia l’allevamento, lo studio e il miglioramento delle diverse razze, ai fini di incrementarne la conoscenza e la valorizzazione come animali sociali e d’affezione.Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’AGI

  1. promuove iniziative tese a rendere disponibili le più avanzate conoscenze relative al benessere dei felini domestici e a una piena e viva convivenza tra umani e felini,compresa la costituzione di commissioni e comitati scientifici, tecnici e culturali;
  2. cura la tenuta dei Libri Genealogici dei gatti di razza, e degli altri elenchi eventualmente necessari al corretto raggiungimento degli scopi sociali (elenco, allevatori ed altri elenchi e organigrammi che saranno successivamente istituiti su delibera del CD), in armonia con le norme nazionali e dell’Unione Europea;
  3. si adopera per la creazione di una anagrafe felina nazionale, curandone la diffusione e l’utilizzo presso gli allevatori, i privati possessori di gatti, i veterinari, le Aziende sanitarie;
  4. favorisce la preparazione e l’aggiornamento degli stewart e dei giudici, organizzando seminari e meeting specifici;
  5. promuove, riconosce, patrocina ed organizza esposizioni e rassegne atte a favorire la conoscenza dei gatti in generale e delle singole razze in particolare, tramite scambi diretti tra gli allevatori e i semplici appassionati

TITOLO III – SOCI

Art. 4 – Requisiti e modalità di associazione
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante la compilazione della scheda di iscrizione controfirmata da due soci presentatori, il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.L’accettazione della tessera costituisce inoltre accettazione del presente Statuto e dei suoi regolamenti accessori, nonché dello Statuto e dei regolamenti delle Associazioni e/o Federazioni dei quali il l’AGI entrerà a far parte come membroLa consegna o l’invio della tessera è da intendersi quale atto di accettazione da parte dell’associazione nei confronti del nuovo socio.Il mancato accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere compiutamente motivato. L’Assemblea dei Soci, su richiesta dei soci presentatori, potrà comunque deliberare in merito, confermando o annullando la decisione del Consiglio.Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a [....] soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.I requisiti necessari per essere socio ordinario sono:

  1. essere proprietario di almeno un gatto iscritto nei Libri Genealogici dell’AGI;
  2. in alternativa, essere convivente di un socio ordinario proprietario di almeno un gatto iscritto nei Libri genealogici dell’AGI;
  3. aver raggiunto la maggiore età.

I soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari.La quota di adesione deve essere corrisposta entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la perdita dello status di socio.Il socio moroso che desideri regolarizzare la propria posizione può farlo pagando in qualsiasi momento la quota associativa prevista maggiorata del 50%.
Il Consiglio Direttivo, in via eccezionale, può prorogare la scadenza del pagamento della quota annullando la maggiorazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato a favore dell’AGI devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.

Art. 6 – Cessazione
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.La qualità di socio cessa esclusivamente per:

  1. recesso o morte del socio;
  2. mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  3. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori

Art. 8 – l’Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione.L’assemblea elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo. I vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.L’assemblea deve essere convocata mediante comunicazione inviata almeno 15 giorni prima all’indirizzo che ciascun socio avrà indicato come valido al momento dell’iscrizione. Sono pertanto valide le convocazioni inviate per lettera ordinaria, fax o email purché la data di spedizione rientri nei tempi prescritti.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione e non facente parte del Consiglio Direttivo.
Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite le stesse modalità utilizzate per la convocazione delle assemblee.

Art. 9 – il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 9, scelti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva alla propria elezione designa nel suo ambito i Vice-presidenti, il Segretario, il Tesoriere ed affida gli ulteriori incarichi necessari al buon funzionamento dell’associazione.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione all’indirizzo che ciascun consigliere avrà indicato come valido al momento dell’elezione in consiglio, inviata almeno 7 giorni prima della data prevista. Sono pertanto valide convocazioni effettuate tramite lettera ordinaria, fax o email.

Il Consiglio può tenersi in presenza, in via telematica (email, multichat o videoconferenza) o tramite telefono. In quest’ultimo caso le decisioni prese nella seduta di consiglio telefonica dovranno essere ratificate nella prima seduta utile effettuata negli altri modi possibili.Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
É in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.Un consigliere si intende automaticamente decaduto qualora assente per tre volte consecutive dalle sedute di Consiglio, senza giustificato motivo.

Art. 10 – il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal primo Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.Il secondo Vice-Presidente ha le stesse funzioni del Primo Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’invio della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, ed è nominato ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria. I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo.

Art. 13 – Incarichi, mansioni tecniche, commissioni
Il Consiglio Direttivo e il Presidente possono conferire incarichi a singoli Consiglieri, o particolari mansioni tecniche a singoli Consiglieri o altri soci che abbiano specifiche competenze.
Si intendono come incarichi:

1. Responsabile del Libro Origini

il responsabile del Libro Origini è un Consigliere di provata esperienza come allevatore e competenza in genetica felina e ha il compito di svolgere tutte le pratiche relative alle denunce di nascita e di monta, alle domande d’iscrizione nei Libri Genealogici, ai passaggi di proprietà e al rilascio dei pedigree, secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento. Il responsabile del Libro Origini può avvalersi della consulenza della Commissione Giudici, se insediata

2. Responsabile e delegato esposizioni

Il responsabile e delegato esposizioni svolge i seguenti compiti (l’elenco è indicativo e non esaustivo, e può essere aggiornato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo):

  • Programmare l’attività espositiva annuale dell’associazione, valutando le sedi opportune e sottoponendo al consiglio direttivo le proposte relative a quelle da effettuarsi direttamente da parte dell’associazione stessa
  • Cura i rapporti con i comitati organizzatori privati che agiscono sotto l’egida dell’associazione, ne supporta il lavoro e la preparazione, e verifica che il loro operato sia rispettoso dello statuto e dei regolamenti dell’associazione
  • Presenzia alle esposizioni gestite da comitati organizzatori privati, ed è il garante della regolarità delle stesse nei confronti dell’associazione e dei suoi soci
  • Da solo, o coadiuvato da persona/e di sua fiducia, il cui nominativo deve essere comunicato preventivamente al consiglio, gestisce la segreteria e la cassa nelle esposizioni organizzate direttamente dall’associazione.
  • Su richiesta dei singoli comitati organizzatori privati, gestisce o supervisiona la segreteria delle esposizioni organizzate dagli stessi.

Tra le mansioni tecniche si possono annoverare: il webmaster, l’incaricato della ricerca sponsorizzazioni, il capo stewart, i collaboratori del responsabile e delegato esposizioni, i responsabili d’area, etc.
Le commissioni sono formate e insediate secondo necessità, anche su richiesta motivata di singoli soci o gruppi di soci, dopo valutazione della proposta da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo redigerà il regolamento delle singole commissioni, che sarà approvato dall’assemblea dei soci.
Tra le commissioni possono essere annoverate: la Commissione Giudici, la Commissione Allevatori, etc.

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 14 – Entrate
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • proventi derivanti dalla gestione del Libro origini;
  • sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  • sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali (organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive o di altro genere);
  • donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

Art. 15 – Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.É vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 16 – Modifiche dello statuto
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

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